Art. 7.
(Modalità del trattamento).
1. Nel provvedimento che dispone il trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da
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applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo il giudice individua l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze previste dall'articolo 6, per dimostrare l'avvenuto intervento.
3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di cui al comma 2, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.